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News

Donazione casa

Pubblicato in News il 21-02-2019

Se una casa è in possesso del venditore per una donazione, l’agente immobiliare è obbligato a comunicarlo all’acquirente. Lo ha stabilito la Cassazione.

L’agente immobiliare è tenuto all’obbligo di comunicazione e trasparenza anche nel caso in cui chi desidera acquistare una casa ne individui una pervenuta in possesso del venditore tramite una donazione. In questo modo, l’acquirente sarà informato sulle possibili conseguenze dell’acquisto. In caso di mancata comunicazione, invece, l’agente sarà responsabile delle eventuali ripercussioni negative.

Il caso è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 965 del 16 gennaio 2019, con la quale si dirimeva una causa che ha coinvolto un compratore, il quale citava in giudizio il proprio agente immobiliare, al quale si chiedeva un risarcimento e la restituzione della provvigione. Infatti, solo successivamente alla presentazione della proposta di acquisto l’acquirente aveva scoperto che la casa in questione non apparteneva alla persona indicata come venditore, perché quest’ultimo l’aveva donata alla figlia. Nonostante i donatari fossero disponibili a revocare la donazione per intestarsi nuovamente la casa, l’acquirente, che di tutto ciò non era stato informato dall’agente immobiliare, aveva deciso di revocare la proposta di acquisto. Chiedendo in più i danni all’agente.

Sebbene il giudizio di primo grado avesse dato ragione all’acquirente, in appello la sentenza si era ribaltata in quanto si era ritenuto che la presenza di una sola erede (la figlia donataria) non avrebbe pregiudicato in futuro l’esito della compravendita, non essendoci alcun erede aggiuntivo che potesse eventualmente protestare. La Cassazione, tuttavia, ha ribaltato nuovamente questa sentenza, dal momento che altri eredi, non presenti al momento, potrebbero sempre sopravvenire in futuro.

A conclusione, quindi, si è accertata la responsabilità dell’agente immobiliare nell’informare correttamente l’acquirente di tutte le circostanze, come quella descritta sopra, che potrebbero pregiudicare il nun esito di una compravendita, secondo l’articolo 1759 del Codice Civile.

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